Il Decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale n. 302, attualmente in corso di conversione, proroga di sei mesi le norme che impongono l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione superiore ai mille e fino a cinquemila abitanti, (fino a 3.000 per i Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità Montane).

Il termine, in base al quale almeno due delle funzioni fondamentali dovevano essere svolte in forma associata alla data del 31 dicembre del 2011, è stato, quindi, prorogato al 30 giugno 2012.

Gli obblighi non cambiano. Ma ai Comuni viene dato tempo per dare avvio alle  gestioni associate in maniera meno frettolosa. Le disposizioni oggetto della proroga sono esclusivamente quelle relative ai comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinquemila abitanti, per i quali, il decreto legge 78 del 2010 aveva introdotto l’obbligo di  gestione associata delle funzioni fondamentali.

Non sono state interessate dalla proroga le norme relative ai Comuni con meno di mille abitanti per i quali l’obbligo di gestione associata riguarda tutte le funzioni e i servizi.

 

Comuni tra mille e cinquemila abitanti

 

Queste, in dettaglio, le proroghe indicate dall’articolo 29, comma 11, del D.L. 216 del 29.12.2011.

La disposizione interviene prorogando di sei mesi i termini i indicati dal comma 31, alle lettere a) e b), dell’art. 14 del decreto legge-31 maggio 2010, n. 78.

La norma, che, rispetto alla primigenia versione, aveva già subito importanti modifiche, sia ad opera della stessa legge di conversione, che, soprattutto, del decreto-legge n. 138/2011, prevede che i comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinque mila abitanti, debbano assicurare l’attuazione delle norme concernenti l’obbligatoria gestione in forma associata delle funzioni fondamentali secondo una precisa tempistica.

I termini in precedenza fissati erano i seguenti:

a)  entro il 31 dicembre 2011 i Comuni interessati dovevano esercitare in forma associata almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti;

b)  entro il successivo 31 dicembre 2012 la gestione associata doveva riguardare tutte le sei funzioni fondamentali.

In ragione del differimento previsto dall’art. 29, comma 11, del D.L. 216/2011, i termini da rispettare sono  i seguenti:

a) al 30 giugno 2012, i Comuni tra i mille e i cinquemila abitanti (tremila, se non diversamente previsto da disposizioni regionali, per quelli appartenenti o appartenuti alle Comunità Montane) dovranno gestire in forma associata almeno due delle funzioni fondamentali;

b) al 30 giugno 2013 la gestione associata dovrà riguardare tutte e sei le funzioni fondamentali.

Poiché il decreto legge interviene su entrambi i termini, permane la previsione in base alla quale la gestione in forma associata potrà avvenire con gradualità; entro il 30 giugno 2012, per almeno due delle funzioni fondamentali ed entro un anno da quella data, cioè al 30 giugno 2013, per tutte e sei.

Comuni con popolazione fino a mille abitanti

Come già anticipato, il Decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, non interviene sui termini fissati, in relazione agli obblighi di gestione associata, per i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti. Pertanto, il relativo crono-programma rimane invariato.

Come noto, il Decreto legge n. 138 del 2011 contenente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con importanti modifiche con Legge n. 148 del 2011, ha previsto modalità e tempistica differenziata per le gestioni associate dei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti.

L’articolo 16 del D.L. 138 del 2011 ha stabilito, infatti, che tutti i Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti debbano gestire in forma associata tutti i servizi e tutte le funzioni.

La norma prevede, inoltre, che la gestione associata, debba avvenire, in via “preferenziale” attraverso la costituzione di Unioni di Comuni.

La convenzione, infatti, è prevista ma solo in presenza di alcune condizioni e autorizzazione del Ministero dell’Interno, pertanto, in via che, pertanto, si può definire “residuale”.

In ragione della proroga disposta per i Comuni con popolazione tra i mille e i cinque mila abitanti, i primi a doversi attivare per dare vita alle forme di gestione associata risultano ora proprio i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti.

Il primo termine utile è quello fissato al comma 8 del citato articolo 16.

Entro il 17 marzo 2012 i Comuni fino a mille abitanti “sono chiamati ad avanzare alla regione una proposta di aggregazione per l'istituzione della rispettiva unione”.

Tempistica diversa per quei comuni che potranno fare ricorso alle convenzioni.

In base al comma 16 dell’articolo 16, infatti, i comuni fino a mille abitanti che alla data del 30.09.2012 risultano esercitare funzioni e servizi in convenzione trasmettono al Ministero dell’Interno l’attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia/efficienza nella gestione delle rispettive attribuzioni.

Entro il 30 novembre 2011 il Ministero dell’Interno pubblicherà un decreto indicando i comuni obbligati a costituire unioni e quelli che invece potranno mantenere le convenzioni in essere.

La Regione provvederà, quindi, entro il 31 dicembre 2012, a “sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio.

Sulla base delle scadenze sopra indicate al 31 dicembre del 2012 tutti i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti dovranno necessariamente organizzarsi per l’avvio della gestione in forma associata, sebbene con modalità differenziate.

Mentre i Comuni con popolazione fino a mille abitanti gestiranno tramite Unioni e, solo in via residuale, convenzioni, tutte le funzioni e i servizi spettanti, quelli con popolazione compresa tra mille e cinquemila abitanti gestiranno tramite unioni e/o convenzioni almeno due delle funzioni fondamentali.

Ad oggi, il vincolo per l’esercizio delle funzioni fondamentali riguarda, in via generale tutti i Comuni con popolazione tra mille e cinquemila abitanti. Per i comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità Montane, l’articolo 14, comma 28, del D.L. 78 prevede che il limite demografico in ragione del quale scatta l’obbligatorietà delle gestioni associate venga determinato dalle Regioni, con apposito provvedimento normativo.

In ogni caso, tale limite demografico non può essere inferiore a 3.000 abitanti.

Pertanto, nelle more della approvazione del Progetto di Legge regionale con il quale viene uniformato per tutti i comuni del Veneto il limite demografico dei 5.000 abitanti, quale soglia al di sotto della quale scatta l’obbligo fissato dal Legislatore Nazionale delle gestioni associate, i comuni appartenenti o già appartenuti alle Comunità montante risultano soggetti a tale obbligo solo se con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Centrali di committenza per acquisizione di lavori servizi e forniture.

Nuovi vincoli per le procedure di gara

 

Di estremo interesse per tutti i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti è, inoltre, la disposizione introdotta dall’art. 23, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertita con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con la quale viene introdotto un nuovo vincolo nell’esperimento delle procedure di gara.

Attraverso la introduzione del comma 3-bis all’articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, “Codice dei Contratti”, si prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, debbano affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Tale norma, che comporta il necessario ricorso per tutte le procedure bandite dai comuni di ridotte dimensioni demografiche per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, a forme di sinergia più o meno strutturate con altri comuni, si applicherà, come precisato dal comma 5 dell’articolo 23, alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

Roberto Ciambetti

Assessore regionale al Bilancio e agli Enti Locali

 

 

 

ATTIVITA’ DIREZIONE

 

1) ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE

•           La Giunta regionale, nella seduta del 15 novembre 2011, ha approvato la deliberazione n. 1865 avente ad oggetto: "Determinazione del limite demografico minimo per i Comuni obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali (Dl n. 78/2010, art. 14, comma 31 modificato dal DL n. 138/2011, art. 16, comma 24”).

L’articolo 16 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito con legge n. 148 del 2011,  ha, tra l’altro, previsto che, per i Comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, il limite demografico minimo che l’insieme dei Comuni obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere, sia di 10.000 abitanti.

È peraltro fatto salvo il diverso limite demografico individuato dalle Regioni.

Il Provvedimento della Giunta interviene proprio in tal senso prevedendo che, nelle more della approvazione di una organica disciplina regionale dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il limite minimo demografico che deve essere raggiunto dai Comuni che gestiscono in forma associata le funzioni fondamentali sia di 5.000 abitanti.

2) ALTRI INTERVENTI

 

•           La Giunta regionale, nella seduta del 8 novembre 2011, ha approvato la deliberazione n. 1841 avente ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio2011'', art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto''. Avvio dell'attività ricognitiva”.

•           La Giunta regionale, nella seduta del 8 novembre 2011, ha approvato la deliberazione n. 1790 avente ad oggetto: "Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale ex art. 127 della Costituzione per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni contenute nel decreto legge 13.8.2011, n. 138 recante: ''Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo convertito, con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148''.

•           La Giunta regionale, nella seduta del 22 novembre 2011, ha approvato la deliberazione n. 1979  avente ad oggetto: " Patto regionale verticale anno 2011. Nuova opportunità per gli enti locali del territorio”.

•           La Giunta regionale, nella seduta del 29 novembre 2011, ha approvato la deliberazione n. 2016 avente ad oggetto: “ Corresponsione all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni (AICCRE) della quota di adesione per l'anno 2011”.

•           La Giunta regionale, nella seduta del 7 dicembre 2011, ha approvato la deliberazione n. 2078 avente ad  oggetto: ”Individuazione delle modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 25 del Codice civile”.

•           La Giunta regionale, nella seduta del 20 dicembre 2011, ha approvato la deliberazione n. 2212 avente ad oggetto: “Progetto: “L’attuazione dell’obbligo di gestione associata di funzioni e servizi comunali” presentato dall’Università degli studi di Padova, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario. Concessione di un contributo finanziario”.

Il testo completo delle predette deliberazioni è consultabile al sito:http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Provvedimenti+regionali+associazionismo.htm