NOVITA': Cambio di Residenza in tempo reale dal 9/05/2012

Dal 09 maggio 2012 inizia la prima attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del dl 9 febbraio 2012 (legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012) inerente il "Cambio di Residenza in tempo reale".

MODULISTICA ED ANTICIPAZIONI

Le domande per:

  • Iscrizione anagrafica per provenienza da altro comune o dall’estero;
  • Cambio di abitazione all'interno del territorio dello stesso comune;
  • Trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani)

dovranno essere redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso e con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

Potranno essere presentate, in uno dei seguenti modi:

-        Allo sportello Servizi Demografici

-        tramite servizio postale con raccomandata a/r (all’indirizzo: Comune di Valstagna – P.zza San Marco 1 – 36020 Valstagna (VI)

-        per fax al n° 0424/99828

-        per via telematica alle seguenti condizioni:

  1. dichiarazione sottoscritta con firma digitale, in formato .p7m secondo le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
  2. autore identificato dal sistema informatico con uso della carta d’identità elettronica;
  3. dichiarazione trasmessa con PEC del dichiarante alla casella PEC del Comune: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  4. dichiarazione recante firma autografa + copia documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

PER RICHIEDERE ALLO SPORTELLO L’ISCRIZIONE E/O LA VARIAZIONE ANAGRAFICA  recarsi all’Ufficio Anagrafe nei seguenti giorni:

Lunedì      dalle 09.00 alle 12.30 - 15:30 alle 17:30

Martedì     dalle 09.00 alle 12.30 

Mercoledì  dalle 09.00 alle 12.30 - 15:30 alle 17:30

Giovedì     dalle 09.00 alle 12.30 

Venerdì     dalle 08.00 alle 12.30

Per informazioni tel. 0424-99813

Responsabile dei Servizi Demografici: Lorena Ceccon 

La modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art. 5 del DL n. 5/2012 convertito in L. 35/2012 è pubblicata sul sito del Comune: www.comunevalstagna.it alla sezione "MODULISTICA"

    Dichiarazione di residenza

    Dichiarazione di residenza  - documentazione - cittadini extra UE

    Dichiarazione di residenza - documentazione - cittadini U.E.

    Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

ITER

A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (due) giorni successivi, a registrare le variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
L’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione o variazione si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).

(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1.
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .