l’elenco delle strade silvo-pastorali ricadenti nel territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n.3267:
N° | DENOMINAZIONE | INDICAZIONE PERCORSO |
1 | MALGA POZZETTE | Da Bivio Roccolo Cogo a Malga Pozzette |
2 | COL DEI REMI – VALLE SCAUSSE -
LOBBA |
Da Bivio Col dei Remi a Malga Col dei Remi
di Sopra, Col dei Remi di Sotto, Valle Scausse, Lobba |
3 | VALLE SCAUSSE | Da Bivio Roccolo Cogo – Col Novanta –
Valle Scausse |
4 | SILVAGNO | Bivio Roccolo Cogo – Malga Silvagno –
Pian del Vin |
5 | MELAGO | Da Bivio Valle del Termine a Melago |
6 | SCARANTO |
Da Termine Rotto – Col Beretta - Scaranto |
Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)
DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE
Art. 1 (Finalità).
1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.([1])
Art. 2 (Strade silvo-pastorali).
1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
a) le piste forestali;
b) le piste di esbosco;
c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
d) i sentieri e le mulattiere;
e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
f) i prati, i pratipascoli e i boschi.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. ([2])
Art. 3 (Classificazione delle strade silvo-pastorali).
1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da assoggettare alla presente disciplina. ([3])
Art. 4 - (Disciplina della circolazione).
1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.
3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario.
6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei pratipascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52. ([4])
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. ([5])
Art. 4 bis (Famiglie regoliere).
1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l’intera proprietà regoliera. ([6])
Art. 5 (Attività ricreative).
1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada.
2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.
Art. 6 (Piano della viabilità silvo-pastorale).
1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il "Piano della viabilità silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale piano è riferito alle strade silvo - pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. ([7])
2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E’ consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi. ([8])
3. omissis ([9])
4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.
Art. 7 - (Sanzioni amministrative).
1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire
b) da lire
c) da lire
2. Per l'applicazione delle sanzioni, valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689".
a) al Comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
b) alle Comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricomprese alle Province. ([10])
Art. 8 (Vigilanza).
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni e da quelli indicati all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni. ([11])
Art. 9 (Abrogazione).
1. E' abrogata la lettera b) dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.
Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'/leggi/1971/71ls0340.html#art44articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
([1]) Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([2]) Comma modificato da comma 1 art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. L’articolo in precedenza è stato sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([3]) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([4]) La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
([5]) Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([6]) Articolo aggiunto da comma 1 art. 31 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
([7]) Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. Si fa presente che il termine di un anno per la redazione del piano è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: vedi art. 7, comma 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([8]) Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
([9]) Comma abrogato da comma 2 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
([10]) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([11]) L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 dispone che le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l’economia montana e dei servizi forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
([1]) Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([1]) Comma modificato da comma 1 art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. L’articolo in precedenza è stato sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([1]) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([1]) La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
([1]) Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([1]) Articolo aggiunto da comma 1 art. 31 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
([1]) Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. Si fa presente che il termine di un anno per la redazione del piano è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: vedi art. 7, comma 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([1]) Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
([1]) Comma abrogato da comma 2 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
([1]) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.
([1]) L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 dispone che le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l’economia montana e dei servizi forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.