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l’elenco delle strade silvo-pastorali ricadenti nel territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n.3267:

DENOMINAZIONE INDICAZIONE PERCORSO
1 MALGA POZZETTE Da Bivio Roccolo Cogo a Malga Pozzette
2 COL DEI REMI – VALLE SCAUSSE -

LOBBA

Da Bivio Col dei Remi a Malga Col dei Remi

di Sopra, Col dei Remi di Sotto, Valle

Scausse, Lobba

3 VALLE SCAUSSE Da Bivio Roccolo Cogo – Col Novanta –

Valle Scausse

4 SILVAGNO Bivio Roccolo Cogo – Malga Silvagno –

Pian del Vin

5 MELAGO Da Bivio Valle del Termine a Melago
6 SCARANTO

Da Termine Rotto – Col Beretta - Scaranto

Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)

DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE

Art. 1 (Finalità).

1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.([1])

Art. 2 (Strade silvo-pastorali).

1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:

a)    le piste forestali;

b)    le piste di esbosco;

c)    i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;

d)    i sentieri e le mulattiere;

e)    i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;

f)     i prati, i pratipascoli e i boschi.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. ([2])

Art. 3 (Classificazione delle strade silvo-pastorali).

1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da assoggettare alla presente disciplina. ([3])

2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.

Art. 4 - (Disciplina della circolazione).

1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.

5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.

6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei pratipascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52. ([4])

7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. ([5])

 

Art. 4 bis  (Famiglie regoliere).

1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l’intera proprietà regoliera. ([6])

 

Art. 5 (Attività ricreative).

1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada.

2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 6 (Piano della viabilità silvo-pastorale).

1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il "Piano della viabilità silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale piano è riferito alle strade silvo - pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. ([7])

2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E’ consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi. ([8])

3. omissis ([9])

4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.

Art. 7 - (Sanzioni amministrative).

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)    da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'art. 4;

b)    da lire 50.000 a lire 500.000 per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4;

c)    da lire 100.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

2. Per l'applicazione delle sanzioni, valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689".

3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50%:

a)    al Comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;

b)    alle Comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricomprese alle Province. ([10])

Art. 8 (Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni e da quelli indicati all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni. ([11])

Art. 9 (Abrogazione).

1. E' abrogata la lettera b) dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.

Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'/leggi/1971/71ls0340.html#art44articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

([1])        Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([2])        Comma modificato da comma 1 art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. L’articolo in precedenza è stato sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([3])        Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([4])        La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

([5])        Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([6])        Articolo aggiunto da comma 1 art. 31 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.

([7])        Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. Si fa presente che il termine di un anno per la redazione del piano è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: vedi art. 7, comma 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([8])        Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

([9])        Comma abrogato da comma 2 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

([10])     Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([11])     L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 dispone che le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l’economia montana e dei servizi forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.

 

([1])        Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([1])        Comma modificato da comma 1 art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. L’articolo in precedenza è stato sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([1])        Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([1])        La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

([1])        Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([1])        Articolo aggiunto da comma 1 art. 31 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.

([1])        Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. Si fa presente che il termine di un anno per la redazione del piano è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: vedi art. 7, comma 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([1])        Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

([1])        Comma abrogato da comma 2 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

([1])        Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

([1])        L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 dispone che le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l’economia montana e dei servizi forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.